Cronaca
2 Novembre 2011
"Sulla lottizzazione di Poggio Bellavista, Grimaldi risponda alle domande"

SANTA MARINELLA – “Ho letto sull’edizione del giornale La Provincia del 12112009 un articolo a firma A.D.A. in cui il sottoscritto, definito “già esponente politico cittadino” spiegherebbe “le ragioni del no della Regione alla lottizzazione” Poggio Bellavista. Mentre in altro articolo pubblicato il 13112009 a firma di Alessandro D’Alessio si afferma che Grimaldi – assessore all’Urbanistica – respinge le “accuse” formulate dal sottoscritto in quanto “una sentenza del Tar Lazio esclude la lottizzazione di Poggio Bellavista da Programma pluriennale di attuazione”
Ritengo doverose alcune precisazioni. Non ho mai ricoperto incarichi politici a Santa Marinella né sono iscritto ad alcun partito”. L’avvocato Ivano Montefiore, torna così a prendere la parola sulla questione della lottizzazione di Poggio Bellavista che tiene vivo il dibattito cittadino in questi giorni. “Nella mia qualità di “cittadino” – dice l’avvocato Montefiore -ritengo di avere titolo per parlare anche per sapere se i nostri politici locali spendono bene ed opportunamente i nostri denari, cioè senza devianze di sorta. Non ho mai affermato che la Regione ha bloccato la lottizzazione, l’ho appreso dalla lettura degli articoli in commento. Le considerazioni da me svolte in merito alla lottizzazione Site Colle Bellavista srl sono contenute in 3 articoli pubblicati il 3 settembre, 19 settembre e 9 Novembre c.a. che possono essere letti sul blog di Cristiano Degni. In particolare l’ultimo prende spunto da un parere della Regione Lazio, reso dal Dipartimento del territorio e leggibile da tutti su sito della Regione. Non ci sono segreti né dietrologie, ma solo l’esigenza di un cittadino di capire come vengono spesi i propri soldi. Pertanto,fatte le debite precisazioni, mi permetto di approfittare del Suo giornale per pregare nuovamente l’assessore Grimaldi di avere la bontà di rispondere (o far rispondere a chi di competenza) alle seguenti domande: come mai il Piano di lottizzazione non è stato sottoposto all’esame della Commissione edilizia , strumento indispensabile per esprimere pareri consultivi sulle domande di nuova costruzione ecc oltre che sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica degli interventi? Come mai il Comune dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Stato tramite l’Avv. Izzo avverso la decisione del Tar Lazio del 2003 n. 2063 non lo ha poi coltivato, pur sopportandone gli oneri economici; né lo ha abbandonato? Come mai il consiglio comunale ha provveduto a deliberare l’approvazione della lottizzazione senza prima rinunciare all’appello, per poi procedere all’approvazione una volta ottenuta l’accettazione dalla controparte. Cosa succede se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune? Come mai,nonostante sia la sentenza del TAR Lazio del 2003 che il parere dell’Avv Annese del 2006, cioè tre anni dopo, denuncino la mancanza di un programma di temporalizzazione degli interventi di attuazione del PRG di cui all’art 4 commi 11 e 13. non si è ritenuto di prendere alcun provvedimento per la soluzione del problema? Come mai non si è tenuto conto dell’impatto sulla circolazione che potrebbe avere un complesso immobiliare di circa 150 appartamenti – di cui molti di 28 mq – su un’unica via di sbocco, qual è via Punico, la cui scorrevolezza è limitata dalla presenza di un ponte sulla ferrovia inadeguato e dal fatto che è stretta, priva di parcheggi? Come mai nella delibera si fa riferimento ad una sentenza del Tar Lazio del 2003 che ha riguardato atti amministrativi superati da successive domande di lottizzazione? Come mai la delibera non chiarisce se l’approvazione è in conformità alle Norme tecniche di attuazione del 1212009 oppure alle precedenti. che comunque sono state annullate dal Tar? Come mai è stato scelto il Tribunale di Civitavecchia, quale foro competente, per eventuali controversie quando la stessa è illegittima poiché ( Corte costituzionale Sentenza n. 204 del 674) la convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento per i quali l’art. 11 comma V° Legge 2411990 prevede la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi? Come mai la delibera del Consiglio comunale n. 499 stabilisce che:” Il lottizzante, in sede di presentazione dei progetti esecutivi finalizzati alla concessione dei permessi di costruzione, si dovrà impegnare a rispettare, tra le diverse tipologie di superfici minime, indicate nella tavola “6” un rapporto di un terzo per ognuna delle tre tipologie” quando la domanda del lottizzante era di contenuto diverso,cioè chiede di poter edificare in prevalenza appartamenti di piccolo taglio; come è stato possibile approvare una lottizzazione con una tipologia edificatoria non richiesta? Come mai l’impegno dei lottizzanti ad eseguire “una sala polivalente di mq 500 (compresi i servizi annessi)” a scomputo degli oneri del contributo previsto per il rilascio dei permessi di costruire non è corredato anche dall’impegno di agire in ossequio alla delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori con determinazione 16 luglio 2009, n. 7(G.U. n. 177 dell’1 agosto 2009) la quale ha stabilito che “altro soggetto aggiudicatore” (nella fattispecie Site Colle Bellavista srl) è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’approvazione del progetto e di eventuali varianti?” “Risposte generiche – conclude l’avvocato Montefiore – date con tono di sufficienza, hanno il solo scopo di suscitare ulteriormente la curiosità di approfondire un argomento che presenta aspetti di incoerenza logico-giuridica anche per la mancanza assoluta di pubblicità e di trasparenza amministrativa i quali, mi si perdoni l’audacia, fanno tornare alla memoria il detto andreottiano “a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si indovina”.