CIVITAVECCHIA – La Snc ne è uscita pulita – proprio come aveva detto ieri sulle colonne di questo giornale il responsabile del settore giovanile rossoceleste Daniele Lisi – dal caso relativo ad una presunta aggressione ad un giocatore del Latina al termine di una gara valida per il campionato under 13 disputatasi a Roma presso la piscina della Vis Nova il 20 febbraio scorso. L’inchiesta svoltasi esaminando il filmato prodotto dalla Snc, ma anche ascoltando tesserati dei due club in questione, ha portato a non prendere alcun provvedimento contro il team civitavecchiese. L’allenatore del Latina ha riferito al giudice unico regionale, l’avvocato Vincenzo Gambardella, di aver visto il proprio atleta soccorso dai suoi compagni di squadra, ma non ha potuto confermare di esser stato testimone dell’aggressione denunciata dalla sua società. Il caso, che ha avuto un forte clamore mediatico, stando dunque alle decisioni assunte del giudice unico regionale, si è risolto con un’assoluzione piena per la Snc.
(fonte federnuoto.it): In relazione all’episodio denunciato dalla Società Latina Pallanuoto verificatosi al termine dell’incontro di pallanuoto valevole per il campionato Under 13 tenutosi presso l’impianto Santa Maria di Roma in data 20 febbraio 2011, il Giudice Unico Regionale, avv. Vincenzo Gambardella, al fine di accertare i fatti, ha disposto l’audizione dei seguenti tesserati:
il Sig. Leonardo Di Pietrantonio, giudice arbitro designato alla direzione dell’incontro, il quale ha riferito – ribadendo quanto riportato sul referto arbitrale – di non aver visto alcun episodio degno di rilievo disciplinare;
il Sig. Mauro Gubitosa, tecnico della Società Latina Pallanuoto, che interpellato sull’accaduto, rispondeva di non aver assistito alla presunta aggressione, ma di aver visto il proprio atleta che al termine dell’incontro veniva soccorso dai propri compagni e, successivamente, dal medico di servizio;
il Sig. Simone Pagliarini, tecnico della Società SNC Civitavecchia, il quale riferiva di non aver visto l’episodio lamentato;
il Sig. Daniele Lisi, dirigente della Società SNC Civitavecchia, il quale riferiva di non aver visto l’episodio contestato, precisando verosimilmente che trattasi di un normale contatto fisico intercorso tra atleti al termine di una partita agonisticamente molto combattuta ed assicurando che avrebbe provveduto, al fine di avvalorare il proprio assunto, come poi di fatto avvenuto, a trasmettere un filmato della partita girato da un genitore presente sugli spalti.
Il G.U.R. provvedeva quindi a visionare il filmato trasmesso gentilmente dalla Società SNC Civitavecchia, ritenuto esaustivo con particolare riferimento alla fase finale dell’incontro ed immediatamente successiva, il cui esame non consente, in effetti, di riscontrare episodi degni di rilievo disciplinare in danno degli atleti della Società SNC Civitavecchia.
Tanto sopra premesso, il G.U.R., a scioglimento della riserva assunta ed all’esito dell’attività istruttoria espletata, dispone:
1) di non adottare misure disciplinari in danno di atleti della squadra della SNC Civitavecchia;
2) di trasmettere gli atti all’ufficio del Procuratore Federale per tutti gli adempimenti di propria competenza.

