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    Economia e Lavoro
    30 Novembre 2011
    Legge di stabilità, le novità per imprese e lavoratori

    di MARIASSUNTA COZZOLINO

    La Legge di stabilità 2012, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre scorso, contiene una serie di disposizione di estremo rilievo per le imprese ed i lavoratori. L’articolo 22, in particolare, detta una serie di norme – che entreranno in vigore il primo gennaio 2012 – in materia di apprendistato, contratto di inserimento delle donne, contratti part-time, telelavoro e produttività. Analizziamole nel dettaglio: a) Contratto d’apprendistato (commi 1 e 2). E’ previsto l’azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti assunti con contratto di apprendistato negli anni 2012-2016. E’ stabilito, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destini annualmente – nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione – una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. b) Contratto d’inserimento per le lavoratrici (comma 3). Sono introdotte modifiche alla disciplina del c.d. contratto di inserimento, cioè, a quella tipologia contrattuale che mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Al fine di agevolarne l’assunzione, la norma si riferisce, in particolare, alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree che entrano in questa nozione dovranno poi essere individuate con decreto del Ministro del Lavoro. c) Contratti di lavoro part-time (comma 4). Tra le modifiche apportate alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, si segnalano, principalmente, quelle concernenti le c.d. ‘‘clausole flessibili o elastiche’’, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o – limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto – alla variazione in aumento della durata della prestazione. L’ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) non è piu’ subordinata alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. d) Telelavoro (comma 5). Con specifico riferimento ai casi di maternità, ai disabili ed ai lavoratori in mobilità, sono previste misure (es. benefici) per favorire il ricorso al telelavoro, cioè a quella modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’impresa. e) Incentivi fiscali e contributivi per la c.d. contrattazione di prossimità (comma 6). Gli incentivi fiscali e contributivi sulla retribuzione variabile sono riconosciuti in relazione a quanto previsto dai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. f) Produttività (commi 7 e 8). E’ previsto che le Regioni dispongano la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività. E’ assicurata invece la piena operatività del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Per maggiori dettagli si rinvia al testo ufficiale della legge: http://bit.ly/sOch6r