Diritto del lavoro, importante sentenza a favore del mondo sindacale. Il ricorso proposto dalla Filcams Cgil di Civitavecchia con il contributo dell'avvocato Spartaco Gabellini, in base all'articolo 28 della legge 300/70, ha permesso la reintegrazione sul posto di lavoro precedentemente occupato di un lavoratore rappresentante sindacale aziendale (Rsa), trasferito senza il preventivo nulla osta sindacale. Con un decreto del 6 aprile scorso il giudice del Tribunale locale ha respinto le eccezioni del datore di lavoro, una cooperativa, ritenendo effettiva l'azione sindacale, qualora il sindacato sia firmatario del contratto collettivo del settore e tale contratto sia applicato nell'unità produttiva, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge 300/70. inoltre il giudice ha escluso l'eccezione mossa nei confronti della nomina formale del rappresentante sindacale, affermando che è sufficiente il riconoscimento dei lavoratori ed il criterio della effettività del ruolo ricoperto dal dipendente nella struttura sindacale. Infine il giudice ha rigettato la presunta insussistenza di una unità produttiva rilevante, sostenendo che per tale si deve intendere quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica ed amministrativa, una frazione dell'attività produttiva aziendale. Piena soddisfazione è stata espressa da Eraldo Riccobello, segretario generale della Camera del Lavoro Territoriale e da Fausto Quattrini, segretario generale Filcams Cgil, per l'accoglimento dell'istanza e per le sue motivazioni, consapevoli hanno detto dell'importanza che assume la tutela di tutte le prerogative sindacali.
Economia e Lavoro
29 Aprile 2013
Diritto del lavoro, sentenza a favore dei sindacati

