Economia e Lavoro
18 Maggio 2013
Incarichi pubblici, nuove norme in tema di inconferibilità e incompatibilità

di MARIASSUNTA COZZOLINO

Il 4 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Il decreto attua le disposizioni della legge anti-corruzione n. 190/2012 dettando norme sul conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ma cosa s’intende per inconferibilità e incompatibilità? E’ il medesimo decreto a chiarirne le nozioni: 1) inconferibilità, cioè, la preclusione – permanente o temporanea – a conferire gli incarichi pubblici (v. infra) a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale); 2) incompatibilità, vale a dire, l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza – entro il termine perentorio di quindici giorni – tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione di una delle seguenti attività: a) svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico; b) svolgimento di attività professionali; c) assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Quattro sono le tipologie d’incarichi cui si riferiscono le citate nozioni: 1) AMMINISTRATIVI DI VERTICE (es. Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) DIRIGENZIALI INTERNI (es. Dirigenti che esercitano in via esclusiva competenze di amministrazione e controllo); DIRIGENZIALI ESTERNI (es. Dirigenti in uffici di diretta collaborazione conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni); AMMINISTRATIVI PRESSO ENTI PUBBLICI ED ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO (es. Presidente con deleghe gestionali dirette, Amministratore Delegato e assimilabili). Per la lettura integrale del decreto: http://bit.ly/YGZQe6  www.gazzettaufficiale.it

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