Economia e Lavoro
26 Maggio 2013
A fine mese si paga la tassa sulle imbarcazioni

La tassa sulle imbarcazioni – Tra le diverse scadenze di fine maggio vi è quella che riguarda il tributo annuale sulle imbarcazioni. La tassa introdotta a partire dall’anno scorso dal decreto «salva Italia» (articolo 16, D.L. 201/2011) è stata poi perfezionata da altre norme (articolo 60-bis del D.L. 1/2012 e articolo 3, comma 16-quinquies D.L. 16/2012) e dai documenti di prassi dell’Agenzia dell’Entrate (provvedimento e risoluzione 39/E, del 24 aprile 2012, e circolare 16/E del 30 maggio 2012). 
Chi è tenuto al pagamento – Devono provvedere al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso di unità da diporto. Nell’ipotesi di più proprietari o detentori dell’imbarcazione, tutti devono, in solido, versare il tributo. Verseranno il tributo anche i noleggiatori, attratti nell’adempimento dall’interpretazione della norma arrivata con la circolare 16/2012 che ha così evitato un’ingiustificata disparità di trattamento tra noleggio e locazione. 
Chi non deve pagare – Sono esentati dal pagamento i proprietari/turisti stranieri (persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato) e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia, lo Stato e gli altri enti pubblici, i portatori di handicap con patologie che richiedono l’utilizzo permanente di imbarcazioni, gli enti e le associazioni di volontariato esclusivamente per usi di assistenza sanitaria e pronto soccorso.  Inoltre non devono pagare l’imposte da punto di vita oggettivo, le imbarcazioni al primo anno di immatricolazione delle unità da diporto, quelle obbligatorie di salvataggio, le barche di servizio, a condizione che sia indicata l’unità da diporto da cui dipendono, quelle nuove con targa di prova, a disposizione del costruttore, del manutentore o del distributore, quelle usate ritirate dal cantiere costruttore, dal manutentore o dal distributore con mandato di vendita, in attesa del perfezionamento dell’atto, quelle rinvenenti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, e quelle che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio (anche quelle utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo, e per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto). 
La tassa dipende dalla barca – Gli importi dovuti sono strettamente commisurati alla lunghezza dello scafo. Le somme da versare si riferiscono al periodo 1 maggio – 30 aprile successivo e vanno pagate entro il 31 maggio di ciascun anno. Se il presupposto del tributo si verifica dopo il primo maggio, la tassa va versata entro il mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dall’insorgenza dell’obbligo e fino al 30 aprile dell’anno dopo, per gli anni successivi, andrà corrisposta entro l’ordinario termine del 31 maggio. Per i contratti di durata inferiore al periodo che va dall’1 maggio al 30 aprile dell’anno dopo, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno precedente l’inizio del periodo di durata contrattuale. 
Previste riduzioni L’importo da versare è dimezzato per le imbarcazioni con scafo lungo fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri mezzi di locomozione, nei Comuni delle isole minori e in quelli della laguna di Venezia, e per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5. Gli importi, inoltre, scendono gradualmente a seconda della data di costruzione della barca:del 15% dopo 5 anni, del 30% dopo 10 anni, del 45% dopo 15 anni. Tali periodi decorrono dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.  Per il versamento – La tassa annuale sulle imbarcazioni si assolve tramite modello F24 con elementi identificativi (I codici tributo da utilizzare sono: 3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi).  Il pagamento può essere anche effettuato mediante bonifico (esclusivamente in euro) a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando: il codice Bic: BITAITRRENT, come causale del bonifico bisogna indicare: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento, l’Iban invece è – IT15Y0100003245348008122200. 
Sanzioni – L’omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200 al 300% dell’importo non versato. Se sussistono le condizioni, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
A cura del Consiglio ODCEC di Civitavecchia in collaborazione con Fiscal Focus
Il Presidente Professor Massimo Ferri

In ricordo di Giacomo Setaccioli
Cultura e Spettacoli
TARQUINIA - Dall'ex assessore comunale ai beni culturali di Tarquinia, Monica Calzolari, riceviamo e pubblichiamo: Il 5 dicembre 1925 moriva improvvis...
5 Dicembre 2025