Economia e Lavoro
1 Giugno 2013
Firme elettroniche, le regole tecniche dell'Agenzia per il digitale

di MARIASSUNTA COZZOLINO
Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, da un parte, e cittadini ed imprese, dall’altra, ancora un passo avanti sulla ‘via’ della c.d. partecipazione democratica elettronica: entrerà in vigore il 5 giugno prossimo il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ) del 22 febbraio 2013 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 20013 – contenente le “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”.
Ma cosa sono le firme elettroniche? Quanti tipi ne disciplina la legge? Tutti gli interessati ad ottenere una firma digitale, cioè i cittadini e le imprese, cosa devono fare? A chi possono rivolgersi per ottenere il relativo dispositivo? Quale e’ l’attuale offerta tecnologica? Chi sono i soggetti ‘certificatori’? Occorre al riguardo richiamare il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al Decreto Legislativo 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che così definisce e classifica le firme elettroniche:
1) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
2) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
3) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
L’attuale offerta tecnologica prevede smartcard, token USB, firma remota che la Circolare stabilisce possano essere forniti da diversi certificatori cui gli interessati possono rivolgersi per ottenere il relativo dispositivo ed i cui nominativi sono contenuti in una apposita tabella: es. PostCom (per tutti gli interessati), Infocert (anche per non vedenti ed ipovedenti), IntesaSanPaolo (esclusivamente per i clienti della Banca).
Il DPCM e’ disponibile in http://bit.ly/1aN1H6p; mentre la tabella contenente l’elenco dei certificatori e’ reperibile in: http://bit.ly/10Por1o
Fonte: www.digitpa.gov.it

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