Economia e Lavoro
11 Giugno 2013
Un nuovo codice di condotta dei dipendenti pubblici

di MARIASSUNTA COZZOLINO

Entrerà in vigore il prossimo 19 giugno il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) del 16 aprile 2013, n. 62, cioè il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codice – che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare – si applica non solo a coloro i quali sono legati alle pubbliche amministrazioni da un rapporto di pubblico impiego, ma anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Segnaliamo, in particolare, alcuni incisi di due disposizioni: gli articoli 4 e 7. ART.4. – Regali compensi o altre utilità: 1) il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali od altra utilità, salvo quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazione di cortesia e sempre che non costituiscano corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto; 2) il dipendente non accetta, per se’ o per altri, da un proprio subordinato, direttamente ed indirettamente, regali od altra utilità, salvo quelli di modico valore; 3) il dipendente non offre, direttamente od indirettamente, regali o altre utilità per se’ o per altri, ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. Ai fini di una corretta applicazione della norma, il Decreto medesimo definisce il concetto di regali o altre utilità di modico valore, i quali sono da intenderai tali se di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. ART. 7.- Obblighi di astensione: Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. Per approfondimenti, il testo ufficiale del DPR é reperibile in: http://bit.ly/10Ps2zY  Fonte: www.gazzettaufficiale.it

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