Allorquando si configuri l’impiego di beni, denaro o altre utilità provenienti da attività criminose, il professionista è tenuto a segnalare l’operazione alla UIF. La sanzione prevista per l’omessa segnalazione di tali operazioni è pari a una somma fino al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata e, nei casi più gravi, è prevista anche con la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato. Concentrandoci sull’analisi di alcuni reati societari possiamo rilevare quanto segue.
Art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali. La condotta illecita è punita con l’arresto fino a 2 anni. Pertanto, la segnalazione andrà effettuata qualora si sospettino esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali, oppure omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al fine di ingannare i soci o il pubblico.
Art. 2625 cod. civ. – Impedito controllo La condotta illecita si consuma quando gli amministratori ostacolano le attività di controllo all’interno della società, occultando documenti o con altri artifici. Questa condotta non rileva ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2626 cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti L’art. 2626 cod. civ. tratta dell’indebita restituzione dei conferimenti, condotta punita con la reclusione fino a un anno. Il reato si consuma all’atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci dall’obbligo di eseguirli. Tale attività criminosa non è rilevante ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve L’art. 2627 cod. civ. tratta dell’illegale ripartizione degli utili e delle riserve punendo con l’arresto fino a un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero la ripartizione di riserve anche non costituite con utili che per legge non possono essere distribuite. In questo caso, quindi, trattandosi di una pena privativa della libertà inferiore all’anno, non si rende applicabile la legge antiriciclaggio.
Art. 2628 cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante L’art. 2628 cod. civ. tratta delle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e in particolare considera la condotta criminosa consistente nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel ripartire riserve anche non costituite con utili che non possono per legge essere distribuite. Tale condotta criminosa è punita con la reclusione fino a un anno e non è rilevante ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2629 cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori L’art. 2629 cod. civ. punisce le condotte degli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni cagionando danno ai creditori. Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, pertanto è rilevante ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2629-bis cod. civ. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi L’art. 2629-bis cod. civ. concerne l’omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte di un amministratore o un componente del consiglio di gestione Tale condotta è punita con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o ai terzi. Conseguentemente anche questa attività criminosa rileva ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2632 cod. civ. – Formazione fittizia del capitale L’art. 2632 cod. civ. concerne la formazione fittizia del capitale e questa condotta illecita si consuma all’atto della formazione fittizia o dell’aumento fittizio del capitale della società, realizzati mediante attribuzione di azioni o di quote sociali per entità inferiore al loro valore nominale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione di questa. Tali condotte sono punite con la reclusione fino a un anno, quindi non rilevano ai fini della legge antiriciclaggio.
Art. 2633 cod. civ. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori L’art. 2633 cod. civ. concerne l’indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori stessi o dell’eventuale accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Il reato si consuma al momento della ripartizione dei beni ed è rilevante ai fini della segnalazione di cui alla legge antiriciclaggio.
A cura del Consiglio ODCEC di Civitavecchia in collaborazione con Fiscal Focus
Il Presidente Professor Massimo Ferri
Economia e Lavoro
20 Luglio 2013
Antiriciclaggio e reati societari

