di MARIASSUNTA COZZOLINO
Il recentissimo d.lgs. n. 33 del 2013 – noto anche come ‘Decreto Trasparenza’ – obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti, a predisporre sul proprio sito web una sezione «Amministrazione trasparente» nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati. Il 18 luglio scorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato così la Circolare n. 3/2013 con la quale vengono precisati alcuni passaggi del decreto legislativo citato. Segnaliamo, in particolare, le disposizioni riguardanti gli adempimenti in tema di qualità delle informazioni, decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione. Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate. I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8). La Circolare richiama poi l’attenzione sugli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico; in particolare, l’art. 14 prevede la pubblicazione sul sito internet dell’atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e delle informazioni patrimoniali, quali la proprietà di immobili e di beni mobili registrati, il possesso di azioni, la dichiarazione dei redditi, gli eventuali incarichi di amministratore o sindaco di società ecc.. Quest’ultima tipologia di obblighi si estende al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. In caso di mancato consenso, ne deve essere data evidenza. Fonte: www.funzionepubblica.it

