Pensione, Inps dispone accredito facilitato
Economia e Lavoro
30 Marzo 2020
Pensione, Inps dispone accredito facilitato

Per ridurre al massimo gli spostamenti in questo momento di emergenza, anche in virtù dei disposti governativi, per contrastare il diffondersi del covid-19, l’Inps ha varato la semplificazione delle procedure di accredito delle pensioni telematiche, le modalità di accertamento della coerenza dei dati dei titolari di prestazioni intestatari di conti correnti, libretti a risparmio e carte prepagate. Dal 10 aprile, quindi, per avere l’accredito di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche su conto corrente, libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Istituto i modelli validati dal proprio Istituto o ente di credito.

Le nuove modalità di acquisizione dei dati dei percettori di prestazioni saranno recepite direttamente dagli Istituti ed Enti di credito mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”. Fino ad oggi per richiedere l’accredito della propria prestazione doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione. Con la nuova modalità l’Istituto, in collaborazione con Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle prestazioni, ha accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica. Il sistema “Data Base Condiviso” consente, prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Inps, di verificare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN).

Invariate restano, invece, le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.