logo
    Cronaca, Economia e Lavoro, Salute, Sanità
    15 Maggio 2020
    Sib e Fiba Confesercenti bocciano le linee guida sulla balneazione presentate dal Comitato tecnico scientifico e dall’Inail per la fase 2
    «Disposizioni inadeguate e immotivatamente restrittive»

    TARQUINIA- Sonora bocciatura da parte del Sindacato italiano Balneari e di Fiba Confesercenti nei confronti delle linee guida presentate dal Comitato tecnico scientifico dell’Istituto superiore di sanità e dall’Inail sulle nuove modalità di esercizio della balneazione per la fase due.Le due sigle di categoria hanno presentato al direttore generale del Turismo del Mibact una serie di osservazioni alle linee. «Le linee guida del CTS e dell’Inail sulle nuove modalità di esercizio della balneazione contengono, a nostro avviso, disposizioni immotivatamente restrittive che impedirebbero la balneazione sul 70% della costa italiana. – spiegano all’unisono Sib (Antonio Capacchione) e Fiba Confesercenti (Maurizio Rustignoli) – Non si potrebbe di fatto esercitare la balneazione in tutte quelle spiagge che hanno una limitata profondità e ampiezza. Sono a rischio le località più rinomate e prestigiose della costa italiana (dalla Liguria al Salento; dalla penisola Sorrentina alla Sardegna; da Portofino a Capri; ecc.). È opportuno che, quindi, siffatte prescrizioni del CTS e dell’Inail siano considerate puramente indicative e non vincolanti, permettendo alle Regioni di emanare disposizioni altrettanto efficaci ma più praticabili in quanto adeguate alle caratteristiche territoriali». »A titolo esemplificativo – spiegano Sib e Fiba – non sono, a nostro avviso, condivisibili le disposizioni riguardanti: la prenotazione, anche per fasce orarie, che non dev’essere obbligatoria ma facoltativa; la registrazione con l’indicazione della postazione dovrebbe essere limitata solo per gli utenti non giornalieri; il posizionamento delle attrezzature di spiaggia (5 mt. per fila e 4,50 mt. fra punti ombra) è eccessivo potendosi garantire il distanziamento interpersonale desiderato (1 mt) attraverso 3 mt. fra file di ombreggio e 3 mt. fra punti ombra della stessa fila; le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio, ecc.) ove non allocati nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 1 metro l’una dall’altra essendo eccessiva quella di 2 mt.; le piscine all’interno dello stabilimento balneare, potrebbero essere aperte con le stesse misure previste per le spiagge, sia in materia di distanze tra attrezzature, sia in materia di distanziamento sociale e vigilanza; le cabine, anche, con uso promiscuo, prevedendo un’adeguata igienizzazione; i minori sono sottoposti esclusivamente all’obbligo di vigilanza dei genitori; i giochi per bambini possono essere mantenuti a condizione che non diano luogo ad assembramenti; le docce oltre che all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata, possono essere anche al chiuso con all’interno la disponibilità di prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. È utile ricordare, infine, che la spiaggia e il mare costituiscono, da sempre, luoghi di salubrità fisica e psichica per cui anche l’indice di affollamento indicato (1 utente per 6 mq.) è eccessivo rispetto a quello altrettanto efficace ma più ragionevole di 1 utente per 4 mq». Il Sindacato italiano balneari, rappresentato a Tarquinia da Marzia Marzoli, ha inviato anche un documento tecnico ai vari rappresentanti della Regione Lazio per supportare le sue ragioni ed evidenziare tutte le criticità presenti nelle linee guida indicate dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità. “Preliminarmente – afferma il Sib – occorre precisare come le imprese balneari operanti sul territorio regionale del Lazio costituiscono realtà eterogenee e peraltro soggette a disparate fonti normative, di diverso livello e soprattutto riferite in parte ad un inquadramento nel settore del commercio e in parte al settore turismo. Parimenti diverse sono le tipologie di attività operanti sull’arenile che oltre quella di mero noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini (attività principale degli stabilimenti balneari) aggiungono l’esercizio di bar, ristorante, tavola calda, aree dedicate all’esercizio di attività sportive, piscine, centri estivi o comunque attività di animazione per i bambini, eventi di vario genere e attività danzanti che spesso fanno parte di un unico soggetto imprenditoriale ma, in altri casi fanno capo a diversi soggetti giuridici in agio all’art. 45 bis codice navigazione. Ciò premesso appare evidente come un documento ove siano contenute le linee guida per la riapertura di tali attività dovrà necessariamente tenere conto della eterogeneità così come della naturale conformazione della costa laziale e del forte fenomeno erosivo che la contraddistingue, tanto da limitare fortemente la profondità e l’ampiezza dell’arenile effettivamente utilizzabile da parte degli imprenditori balneari concessionari. In quest’ottica il documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia redatto e diffuso a cura dell’Inail e dell’Istituto superiore di Sanità – seppure contenente delle mere raccomandazioni non vincolanti per il controllo dell’emergenza Covid-19 – non può che ritenersi del tutto inadeguato alla realtà descritta oltre ad essere evidentemente “inapplicabile”, pena la violazione della perequazione di interessi sottostanti il rapporto concessorio e di quella libera iniziativa economica sancita dall’art 41 della Costituzione».