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    12 Ottobre 2020
    Giampaolo Scacchi : Superbonus asservazioni e responsabilità

    Per capire quali  responsabilità un tecnico si assume con le pratiche di sisma bonus e superbonus è necessario ricordare che In base al Dpr 380/01, il professionista deve asseverare tutti i titoli edilizi. con l’articolo 13 della legge 134/12, viene sdoganato il concetto che , nei casi in cui la normativa preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Naturalmente  le responsabilità del tecnico asseverante sono diverse e spaziano dal penale come il falso ideologico fino al civile, per danni, passando per le amministrative, in caso di abusi. E, naturalmente senza considerare quelle deontologiche verso il proprio collegio od ordine. E va ricordato anche che per il titolo edilizio generale, come per ogni titolo edilizio riguardante le strutture,  il progettista delle opere strutturali assevera la rispondenza del proprio progetto alle normative vigenti. Con l’entrata in vigore del sisma bonus, l’allegato B del Dm 58/17, dal 1°gennaio 2017, è subentrata un’ulteriore asseverazione relativa al fatto che  “ il progettista  dell’intervento strutturale, a integrazione di quanto già previsto dal Dpr 380/01 e dalle normative tecniche  per le costruzioni, assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.La necessità di asseverazione ha un senso molto specifico: con l’aumento dei benefici fiscali  ( che passano dal 70all’85%) aumentano proporzionalmente le prestazioni, in termini di sicurezza, che si rendono necessarie e che le normative tecniche per le costruzioni  definiscono come “ miglioramento”. Esso, però, può riferirsi ad una grande quantità di possibilità: quindi, è giusto che il professionista vada ad asseverare il tipo di intervento nella pratica generale, e poi ad asseverare ulteriormente il livello raggiunto al fine del beneficio fiscale.  In questo modo si otterrà un’asseverazione generica e una specifica per il sisma bonus. Esiste infatti la possibilità chela pratica edilizia vada a buon fine ma non così quella dei bonus fiscali, dr, ad esempio, il miglioramento non  permettesse un salto di classe. Il Dm 58/17, prevede che  l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico sia attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, ma mentre questi ultimi due non debbono fare nulla oltre quanto già contemplato nell’iter edilizio, il progettista delle strutture deve dichiarare un miglioramento antisismico ed  il direttore dei lavori strutturale e il collaudatore devono produrre i loro documenti per tutta la durata del cantiere fino al termine dei lavori, affinchè si chiuda l’iter burocratico. Il progettista deve inoltre, ai soli fini del bonus fiscale, produrre all’inizio dell’iter una osservazione aggiuntiva a tal riguardo. Con il Dl34/20 e l’entrata in vigore del superbonus la procedura ha subito un deciso giro di vite per quanto riguarda le responsabilità. Poiché trattasi di una normativa particolarmente favorevole l’agenzia delle entrate, con la circolare 24/e ed in aggiunta agli adempimenti ordinari già previsti per le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, ha introdotto un sistema di controllo strutturato al fine di evitare comportamenti difformi dalla normativa. E, naturalmente, maggiori controlli si traducono in maggiori asservazioni soprattutto in considerazione del fatto che superbonus e sisma bonus  non si escludono a vicenda. Ovviamente le asseverazioni del superbonus sono diverse e vanno così distinte:Asseverazioni sul possesso polizza assicurativa adeguata come previsto dall’articolo 119 comma 14 del Dl 34/20: la polizza  di assicurazione della responsabilità civile deve avere un  massimale adeguato al numero delle asseverazioni o attestazioni rilasciate e agli importi degli interventi ad esse relativi e, comunque, non dovrà essere inferiore ai 500.000,00 euro, in modo da poter garantire eventuale risarcimento a Stato e clienti;Asseverazioni sulla congruità della spesa ammessa a detrazione, suddivisa per importo dei lavori ed importo delle prestazioni professionali ( con ulteriore suddivisione in stati d’avanzamento);Asseverazione sull’effetto della mitigazione del rischio conseguito mediante l’intervento progettato (allegato B sismabonus). Naturalmente le asservazioni assicurative sono facilmente gestibili tramite agenzia di assicurazione, così come l’importo delle opere (riconducibile al prezzario ufficiale  e quindi facilmente giustificabile) mentre l’onorario del tecnico è soggetto ad ampia discrezionalità. Riguardo alla terza asseverazione, poiché la detrazione del 110% del superbonus prevede anche interventi non migliorativi ( come la riparazione) e quindi eleva il massimale del sisma bonus  sembra venire a decadere l’esigenza della prestazionalità e tutto sembra poter essere ricondotto all’asseverazione generale del titolo edilizio senza ulteriori responsabilità del tecnicoIn aggiunta, le tre asseverazioni legate al superbonus devono essere prodotte, oltre che dal progettista, anche dal direttore dei lavori ( la prima e la seconda) e dal collaudatore ( la prima e la terza).  È da notare che in base al Dl Rilancio il progettista ed il direttore dei lavori incaricati dell’asseverazione dell’intervento ( quella generale in base al Dpr380/2001) non sono più, come per il sisma bonus, obbligatoriamente gli stessi che devono firmare l’asseverazione legata al 110% quindi, in caso di contenzioso c’è da domandarsi su chi ricadrà la responsabilità principale e, nel caso di vizio nell’asseverazione generale, se essa causerà un “effetto domino” invalidando anche tutte le altre.