TARQUINIA – Casi positivi in una delle case di riposo del territorio, il sindaco Alessandro Giulivi ha firmato ieri l’ordinanza che blocca le visite presso la casa di riposo Marchesa Ferrari; vieta l’acquisizione di nuovi ospiti; e impone la creazione di un’area Covid. Stringenti le prescrizioni ordinate dal sindaco di Tarquinia sulla base delle norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus e in base alle indicazioni del Dipartimento di prevenzione della Asl di Viterbo, inviate per lettera allo stesso sindaco nella giornata del 5 novembre.
L’ordinanza sindacale 39 del 6 novembre segue quella del 30 ottobre sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 24 novembre, proprio alla luce del crescente numero dei contagi che si sta registrando in città.
Per quanto riguarda la casa di riposo, il sindaco Alessandro Giulivi, “preso atto che il T.O.C. della ASL VT2 ha segnalato casi di positività all’interno di una delle strutture presenti sul territorio”, ha ritenuto di “disporre immediate misure interdittive contingibili ed urgenti per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico nel territorio e preservare altresì la tutela della salute degli ospiti e del personale della struttura in questione”, ravvisando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.
Sono otto le disposizioni ordinate dal sindaco Giulivi alla Casa di Riposo Istituto Marchesa Ferrari. Innanzitutto l’ordinanza prevede di procedere alla “creazione di un’area Covid19 all’interno della struttura, completamente isolata ed adeguatamente fornita di servizi igienici, “provvedendo così alla separazione degli ospiti risultanti positivi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria, previste per le cure intermedie e dovranno essere accuditi da personale dedicato ed in abbigliamento di bio-contenimento”.
Prescritti anche il divieto di accogliere nuovi ospiti all’interno della struttura; il divieto di dimissione di ospiti senza il previo parere favorevole del Sisp della Asl VT2 con obbligo dell’effettuazione di tampone naso faringeo nei tre giorni precedenti l’uscita.
Il sindaco dispone anche l’obbligo di sanificazione dei locali almeno una volta al giorno; e prevede che i percorsi degli ospiti positivi non si incrocino mai con quelli degli ospiti negativi. Vietate inoltre le visite parentali: “Resta inteso – spiega l’ordinanza – che la struttura deve garantire un’informazione costante ai famigliari circa le condizioni dell’ospite e l’andamento del trattamento sanitario”. L’ordinanza richiama anche al monitoraggio delle condizioni cliniche degli ospiti, che deve essere effettuato almeno due volte al giorno: “I parametri vitali degli ospiti rilevati al controllo debbono essere trascritti su apposito registro e debbono essere disponibili per le operazioni di vigilanza da parte degli enti competenti”.
Infine l’ordinanza prevede di continuare ad osservare quanto già disposto con precedenti mirate comunicazioni e provvedimenti, e cioè: “Lo stoccaggio della biancheria va effettuato in locali distinti e separati tra quella degli ospiti positivi e quella dei negativi; gli spazi della struttura dovranno essere organizzati in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale fra i pazienti; tutti i pazienti dovranno essere monitorati con attenzione rispetto all’insorgenza di febbre e di segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria; i casi sospetti andranno sottoposti a tampone nasofaringeo e isolati dagli altri residenti fino al risultato”. L’ordinanza, entrata in vigore il 6 novembre, resterà valida fino a nuove disposizioni che potranno essere oggetto di “ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali”.
L’ORDINANZA n 39 del 6 novembre:
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL VIRUS COVID-19 NELL’AMBITO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
IL SINDACO PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
VISTO il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;VISTO il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, con il quale, tra l’altro, le misure di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenzaepidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18/04/2020 avente ad oggetto Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS – COV 2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali”, che annulla e sostituisce l’ordinanza n. 31 del 17.04.2020;
VISTE le note prot. 208005 del 6 marzo 2020, prot. 247917 del 26 marzo 2020, prot. 257364 del 31.03.2020 e da ultimo la nota prot. 301502 del 9 aprile 2020, con le quali la Direzione Salute ed Integrazione sociosanitaria ha fornito puntuali indicazioni alle strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, per la prevenzione ed il contenimento dell’infezione da SARS COV- 2, con particolare riferimento:1. alle misure da adottare nei confronti dei pazienti ospitati nelle strutture;2. alle verifiche e dai controlli da parte delle ASL; 3. ai nuovi ingressi e ai trasferimenti dei pazienti COVID positivi;4. alla previsione e allestimento di aree dedicate e separate per accogliere pazienti COVID-19;5. alla formazione del personale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alla necessità per gli operatori di limitare al massimo i contatti sociali con l’esterno;
PRESO ATTO che da un’indagine effettuata dall’ISS, con riferimento al periodo 24 marzo al 5 maggio 2020, ha descritto una ampia circolazione del virus nelle strutture residenziali socioassistenziali e che pertanto è necessaria la massima attenzione nei confronti degli ospiti di dette strutture;
RICHIAMATA la nota prot. 14589 del 13.05.2020 con la quale sono state dettate disposizioni alle Case di Riposo esistenti sul territorio, nel pieno rispetto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00034del18/04/2020;
PRESO ATTO che il T.O.C. della ASL VT2 ha segnalato casi di positività all’interno di una delle strutture presenti sul territorio;
RITENUTO pertanto disporre immediate misure interdittive contingibili ed urgenti per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico nel territorio e preservare altresì la tutela della salute degli ospiti e del personale della struttura in questione, anche con le indicazioni dello stesso direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL VT2, pervenute tramite missiva al Sindaco nella giornata del 05/11/2020;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, (…) sono emesse (…) dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente”;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
ORDINA alla Casa di Riposo Istituto Marchesa Ferrari, sulla base delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo:1. di procedere alla creazione di un’area COVID-19 all’interno della struttura, completamente isolata ed adeguatamente fornita di servizi igienici, provvedendo così alla separazione degli ospiti risultanti positivi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria, previste per le cure intermedie e dovranno essere accuditi da personale dedicato ed in abbigliamento di bio-contenimento;
2.il divieto di accogliere nuovi ospiti all’interno della struttura;
3. il divieto di dimissione di ospiti senza il previo parere favorevole del SISP della ASL VT2 e con obbligo dell’effettuazione di tampone naso faringeo nei tre giorni precedenti l’uscita;
4. l’obbligo di sanificazione dei locali almeno una volta al giorno;
5. i percorsi degli ospiti positivi non devono mai incrociarsi con quelli degli ospiti negativi;
6. il divieto delle visite parentali. Resta inteso che la struttura deve garantire un’informazione costante ai familiari circa le condizioni dell’ospite e l’andamento del trattamento sanitario;
7. le condizioni cliniche degli ospiti devono essere monitorate almeno due volte al giorno. I parametri vitali degli ospiti rilevati al controllo debbono essere trascritti su apposito registro e debbono essere disponibili per le operazioni di vigilanza da parte degli enti competenti;
8. di continuare ad osservare quanto già disposto con precedenti mirate comunicazioni e provvedimenti, e cioè: lo stoccaggio della biancheria va effettuato in locali distinti e separati tra quella degli ospiti positivi e quella dei negativi; gli spazi della struttura dovranno essere organizzati in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale fra i pazienti; tutti i pazienti dovranno essere monitorati con attenzione rispetto all’insorgenza di febbre e di segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria; i casi sospetti andranno sottoposti a tampone nasofaringeo e isolati dagli altri residenti fino al risultato.
DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza ha validità a partire dal giorno 06/11/2020 fino a nuove disposizioni. Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.
La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on line della Città di Tarquinia, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa a:PREFETTO DI VITERBO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA CASA DI RIPOSO ISTITUTO “MARCHESA FERRARI”DI TARQUINIA DIREZIONE GENERALE ASL VT2 ARES118 COMMISSARIATO DI P.S. TARQUINIA COMANDO CARABINIERI TARQUINIA POLIZIA LOCALE TARQUINIA Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

