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    Porto
    18 Giugno 2022
    Civitavecchia Porto – Revoca della concessione: il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Konig (leggi la sentenza)

    CIVITAVECCHIA – Ancora un pronunciamento da parte del Tar del Lazio su una questione riguardante il porto di Civitavecchia. Nei giorni scorsi, infatti, i giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Konig – Gruppo Royalton investments – relativa alla revoca della concessione sull’ex cantiere Privilege.

    A gennaio 2020, infatti, la società firmò l’atto di sub ingresso nella concessione demaniale della Privilege Yard, dopo il fallimento di quest’ultimo. Atto al quale però, concretamente negli anni successivo non seguì nulla. Tanto che la nuova governance dell’Authority, con il presidente Pino Musolino in testa, decise di voler approfondire la questione e risolvere in un modo o nell’altro la vicenda, indicando tempi, crono programmi e scadenze da rispettare per vedere riattivato il cantiere. Undici ettari preziosi all’interno del porto commerciale dove è presente oggi uno scafo arrugginito ma dove non è mai ripartita alcuna lavorazione.

    E così ad ottobre, a seguito di un sopralluogo nell’area per verificare di persona il rispetto del crono programma, l’Authority decise di avviare il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale, ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Navigazione, con il procedimento che si è chiuso ufficialmente a febbraio scorso, con il voto all’unanimità da parte del comitato di gestione portuale. I giudici del Tar del Lazio hanno quindi respinto la richiesta si sospensiva, ritenendo che “il ricorso non sia assistito dal necessario “fumus boni iuris” e valutando di “estrema gravità” le contestazioni mosse dall’Adsp sul mancato rispetto delle condizioni per il subingresso nella concessione.

    D’altronde, lo ha ribadito più volte lo stesso presidente Musolino: “Le aree e i manufatti in concessione sono di altissimo pregio e con enorme potenziale di sfruttamento economico per svariate possibili attività relative alla logistica, oltre che alla cantieristica e non è possibile, né accettabile, che tali aree rimangano inattive e improduttive”. L’ente oggi porta a casa un primo importante risultato nell’ottica del recupero dell’area per poterne sfruttare finalmente le potenzialità.

    sentenza konig