CIVITAVECCHIA – Resta confermata la determinazione del maggio 2022 con la quale la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio ha concluso la Conferenza di Servizi in merito alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione dei metanodotti denominati ‘Metanodotto (20971)’ e ‘Metanodotto (20974) da costruire in località Grasselli nel Comune di Civitavecchia.
L’ha deciso il Tar del Lazio con una complessa sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’Amministrazione della città portuale. La realizzazione dei metanodotti era stata ritenuta necessaria per consentire ad Ambyenta Lazio – che aveva presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano in località Monna Felicita – d’immettere nella rete di trasporto del gas naturale gestita da Snam il biometano che sarebbe stato prodotto dall’impianto che intendeva realizzare, nonché di ricevere da tale rete la fornitura di gas necessario per l’esercizio dell’impianto.
All’esito dell’iter procedimentale – lo ricostruisce il Tar in sentenza – la Regione Lazio adottò la determinazione contestata, dichiarando positivamente conclusa la conferenza di servizi relativa al procedimento di autorizzazione, e approvando il progetto definitivo delle opere. Provvedimento, questo, contestato dal Comune di Civitavecchia con plurimi motivi di censura, tutti respinti dai giudici. Il Collegio ha ritenuto tra l’altro che diversamente da quanto sostenuto dal comune di Civitavecchia, la realizzazione dei Metanodotti 20971 e 20974 ha assunto sin dall’inizio carattere di indifferibilità e urgenza per espressa previsione di legge e la contestata determinazione regionale non è stata adottata violando alcun principio costituzionale. In più, la Regione ha compiutamente dato conto delle ragioni che le hanno consentito di superare i pareri negativi espressi dal Comune di Civitavecchia e dal Mic-Sabap, con argomenti che si ritengono logici e razionali ; e in tema di mancata valutazione del profilo sanitario, è sufficiente evidenziare che la Regione Lazio non fosse tenuta ad esprimersi sulle interazioni tra le emissioni dell’impianto di produzione di biometano proposto da Ambyenta, oggetto di un distinto procedimento di autorizzazione, e quelle degli impianti già attivi nel territorio del Comune di Civitavecchia

