ORTE – Il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato l’ordinanza con cui il comune di Orte aveva disposto la sospensione dell’impianto di biogas Agritirol, in località Piani di Terrabella. La decisione della terza sezione del Tar è stata pubblicata il 5 maggio 2026 e segna un punto a favore della società agricola, che aveva impugnato il provvedimento emesso dal sindaco nel novembre scorso.
Al centro della vicenda c’era l’ordinanza contingibile e urgente numero 14 del 13 novembre 2025, con cui Palazzo Nuzzi aveva imposto lo stop immediato dell’impianto per la produzione di biogas da 0,998 MWe, vietando anche l’introduzione di nuove biomasse e ordinando la messa in sicurezza dell’area.
Secondo il comune, il provvedimento era stato adottato per tutelare la salute pubblica dopo una serie di segnalazioni ed esposti relativi a cattivi odori provenienti dall’impianto. La sospensione sarebbe rimasta in vigore fino alle verifiche ambientali e sanitarie di Arpa Lazio e Asl.
La società Agritirol ha però contestato l’atto davanti ai giudici amministrativi, sostenendo che mancassero i requisiti necessari per giustificare un’ordinanza urgente. In particolare, secondo la difesa, il comune non avrebbe dimostrato l’esistenza di un rischio concreto e attuale per la salute pubblica.
Il Tar ha accolto questa impostazione, respingendo anche l’eccezione preliminare sollevata dal comune di Orte, che riteneva il ricorso inammissibile.
Nella sentenza i giudici sottolineano che il ricorso a un’ordinanza contingibile e urgente richiede la presenza di una reale emergenza sanitaria o di igiene pubblica, elemento che nel caso specifico non sarebbe stato provato.
Determinanti anche gli accertamenti tecnici acquisiti durante il procedimento. I sopralluoghi di Arpa Lazio, infatti, non avrebbero rilevato “odori anomali o eccessivi”, mentre la Asl avrebbe escluso la presenza di molestie olfattive al momento delle verifiche.
Il tribunale richiama inoltre una relazione tecnica dello studio Cbf, secondo cui i campioni d’aria analizzati presentavano valori odorigeni entro i limiti previsti e riconducibili a composti naturali non pericolosi.
Per il Tar, quindi, le criticità evidenziate dal comune non bastavano a dimostrare un pericolo concreto per la salute pubblica tale da giustificare la chiusura dell’impianto.
Con la sentenza, i giudici hanno annullato gli atti impugnati e disposto anche la condanna del comune al pagamento delle spese legali sostenute dalla società, quantificate in 2mila euro oltre accessori di legge.
L’impianto Agritirol, attivo dal 2012 e oggetto di modifiche autorizzate nel 2024, potrà dunque riprendere la propria attività.

