(Adnkronos) – “L’omicidio di Saman, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per ‘emendare una presunta colpa’ (la volontà di libertà della ragazza), che realizza la natura turpe e ignobile del movente”. In trentatré pagine la procura generale della Cassazione con una memoria scritta, che l’Adnkronos ha potuto visionare, firmata dall’avvocato generale Marco Dall’Olio e depositata in vista dell’udienza prevista per domani del processo per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia, chiede di rigettare i ricorsi degli imputati e di confermare i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Habbar Abbas e Nazia Shaheen e ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e i 22 anni di reclusione decisi per lo zio, Danish Hasnain, che in primo grado era stato condannato a 14 anni, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, valutate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche già concesse per la collaborazione prestata per il ritrovamento del corpo. I giudici di merito avevano ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti dei cugini della vittima, che erano stati assolti e poi condannati all’ergastolo, riconoscendo le aggravanti di premeditazione e motivi abietti. Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta in una buca a poca distanza dall’abitazione familiare a Novellara. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il fidanzato della 18enne. Il corpo della giovane venne ritrovato un anno e mezzo dopo, il 18 novembre del 2022, dopo che lo zio fuggito all’estero e catturato a Parigi indicò agli investigatori il luogo dove era stata sepolta. Le indagini si erano sempre concentrate sull’ambito familiare.
L’avvocato generale della Cassazione sottolinea nella sua requisitoria come “la Corte di Assise di Appello motiva innanzitutto circa il fatto che l’omicidio di Saman non sia stato un atto d’impeto, bensì una decisione deliberata dall’intero nucleo (eccetto il fratello Ali Haider) per sanzionare il disonore arrecato dalla ragazza, che aveva deciso di vivere secondo canoni sociali diversi da quelli di origine. In quest’ottica, la soppressione del cadavere è vista come l’estensione necessaria del progetto omicida, finalizzata a garantire l’impunità a tutti i membri del gruppo – si legge nella requisitoria scritta – Sebbene non vi sia prova che i genitori abbiano fisicamente scavato la fossa, la Corte di Assise di Appello ha affermato la loro responsabilità a titolo di concorso morale e materiale, avendo essi partecipato alla fase della ‘consegna’ di Saman e perciò non potendo non sapere quali conseguenze vi sarebbero state in ordine a tale gesto. Il giudice di secondo grado rileva inoltre che Habbar e Nazia avevano pianificato la partenza per il Pakistan immediatamente dopo il delitto: tale fuga postula necessariamente che il corpo non venisse ritrovato o venisse ritrovato solo dopo molto tempo; in caso contrario, l’intervento immediato delle autorità avrebbe impedito la loro partenza”, evidenzia l’avvocato generale Dall’Olio.
“Per la Corte di Assise di Appello di Bologna, motivazione che si ritiene condivisibile in punto di fatto e di diritto – scrive il rappresentante della procura generale della Cassazione – uccidere una figlia o una nipote, perché desiderosa di vivere la propria vita in libertà, è un motivo turpe e ignobile, che manifesta un senso di possesso parentale distorto e una perversità tale da giustificare l’aggravante”. Il movente “spregevole e ignobile, rivela una tale perversità da destare repulsione e ripugnanza in ogni persona di media moralità. Sul punto va precisato quanto segue: il primo giudice aveva escluso l’aggravante ritenendo che, nel contesto culturale pakistano degli imputati (definito impermeabile alle influenze esterne), il movente dell’onore non potesse considerarsi abietto in senso tecnico-giuridico, poiché costituiva una spinta non banale ma radicata nel loro retaggio – si spiega nella requisitoria – La Corte di secondo grado ha profondamente dissentito da tale impostazione, affermando che il riconoscimento di un fattore culturale non può tradursi in un inasprimento sanzionatorio o in una scusante, ma deve confrontarsi con lo sbarramento ‘invalicabile’ dei diritti fondamentali. Il presidio dei diritti inviolabili della persona, quale il diritto alla vita, costituisce un limite assoluto all’introduzione, nel nostro sistema, di consuetudini o costumi incompatibili con la Costituzione italiana. Nessun rispetto per le tradizioni straniere può comportare l’abdicazione del sistema penale alla punizione di condotte non tutelanti dei diritti fondamentali. Il cuore della motivazione – sottolinea il pg – risiede nell’abnorme sproporzione tra il comportamento di Saman e la reazione del clan”.
Quanto all’aggravante della premeditazione infine, l’avvocato generale della Cassazione sottolinea come l’omicidio di Saman “non è stato un atto d’impeto, bensì una decisione deliberata nell’ambito dell’intero contesto familiare, con la sola esclusione” del fratello della vittima all’epoca sedicenne. ”Tale struttura collettiva – si legge ancora – spiega la convergenza di tutti i membri verso l’unico obiettivo di punire Saman per il disonore arrecato, rendendo logicamente necessaria la partecipazione di ciascuno secondo ruoli predefiniti”. Elementi che saranno domani l’attenzione dei giudici della prima sezione penale della Suprema Corte chiamati a decidere sul processo. (di Assunta Cassiano e Daniele Dell’Aglio)

