Frosinone: misure prevenzione per rischio incendi boschivi, sindaco firma ordinanza
Amministrazione, Comune informa
22 Giugno 2026
Frosinone: misure prevenzione per rischio incendi boschivi, sindaco firma ordinanza

FROSINONE – Pubblicata l’ordinanza firmata dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, relativa all’applicazione delle misure di prevenzione del rischio per incendi boschivi, in previsione del periodo di massima pericolosita’. E’ quanto si legge in una nota. Gli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale – prosegue la nota – provocano infatti gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, rappresentando un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata incolumita’. Fino al 15 ottobre 2026, dunque, e’ vietato, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle a esse immediatamente limitrofe, tra le altre cose: accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; gettare o porre a terra qualsiasi materiale acceso o allo stato di brace; compiere azioni od operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attivita’ pirotecnica; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilita’ non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attivita’ agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Nell’ordinanza sono precisate le disposizioni anche per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi, per le attivita’ ad alto rischio esplosivo e per l’attivita’ pirotecnica.

Nell’ordinanza, inoltre – spiega la nota – sono illustrati gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive, i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, i divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione, unitamente alle disposizioni per la gestione delle aree boscate e delle attivita’ turistiche e ricettive. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati comportera’ l’applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, gia’ previste dalle vigenti normative. Ogni altra violazione delle disposizioni dell’ordinanza, per la quale non sia gia’ prevista una specifica sanzione, e’ punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per quanto non disposto con l’ordinanza, si rinvia al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con Dgr del Lazio 228/2023.