Civitavecchia – L’ex consigliere Petrelli scrive al Pincio: “Chiarezza su 4 determinazioni”
Amministrazione, Cronaca, Politica
12 Agosto 2026
Civitavecchia – L’ex consigliere Petrelli scrive al Pincio: “Chiarezza su 4 determinazioni”

La Corte dei Conti ha costantemente ed a tutti i livelli affermato il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può ricorrere a incarichi esterni, ma deve di norma perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio personale, salvo che ciò non sia ragionevolmente possibile, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto professionale particolarmente elevato sotto il profilo tecnico-scientifico, indisponibile all’interno del proprio organico, oppure perché, per ragioni contingenti e transitorie, anche per compiti che sarebbero normalmente assolti con l’utilizzo della struttura interna, si rende necessario avvalersi di personale esterno – così in una nota diffusa agli organi di stampa il contenuto di Vincenzo Petrelli, ex consigliere comunale, che in una lettera scrive al Pincio – L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, invece, negli ultimi mesi si è caratterizzata per l’affidamento di ripetuti incarichi esterni, peraltro non previsti nel DUP dell’anno di riferimento, che sono stati qualificati come appalti di servizio e, in quanto tali, considerati soggetti al Codice degli appalti (D.Lgs 36/2016). In tal modo, in quanto ciascuno incarico risulta di importo inferiore a 140.000 euro, al netto dell’IVA, è stato possibile procedere mediante affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B, dello stesso Codice. Intendo fare riferimento alle seguenti determine dirigenziali con le quali, formalmente, risultano affidati appalti di servizio: 1)Determina Servizio LL.PP. n.4984 del 30/10/2025 di affidamento servizi tecnici a supporto del Servizio Lavori Pubblici per un importo di € 149.748,00; 2)Determina Segretariato Generale n.607 del 5/2/2026 di affidamento servizio supporto e ausilio legale per un importo di € 90.000,00; 3)Determina Segretariato Generale n.3552 del 16/07/2026 di affidamento incarico assistenza al Comune di Civitavecchia per un importo di € 158.600,00; 4)Determina Servizio Cultura-Servizi Sociali n3618 del 21/07/2026 di affidamento del servizio di consulenza e supporto specialistico all’ufficio di piano del distretto socio sanitario ATS RM 4.1 per un importo di € 168.360,00.Ad avviso dello scrivente, al di là del nomen juris attribuito all’incarico nella determina dirigenziale di conferimento, se si vanno ad analizzare i contenuti delle prestazioni richieste dal Comune ai soggetti incaricati e si applicano i principi elaborati dalla Corte dei Conti per distinguere l’appalto di servizi dall’incarico di consulenza (Deliberazione 89/2025 della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia.Romagna), nasce il dubbio, se non la certezza, che in tutte le quattro fattispecie sopra richiamate siano stati conferiti, in realtà, incarichi di consulenza. Se così fosse, i quattro affidamenti non sarebbero disciplinati dalle norme del Codice degli Appalti (ed in particolare dall’art. 50 del Codice citato negli atti per giustificare gli affidamenti diretti), ma piuttosto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e, di conseguenza:1) Preliminarmente avrebbe dovuto essere documentata la assenza all’interno dell’Ente di professionalità in grado di svolgere le mansioni affidate all’esterno;2) L’affidamento dell’incarico dovrebbe essere preceduto da una procedura comparativa ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs.n. 165/2001;3) Prima di adottare i singoli atti ed affidare i singoli incarichi sarebbe stato necessario acquisire il parere dell’Organo di Revisione (art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311);4) I singoli atti avrebbero dovuto essere inviati alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.1, comma 173 Legge 266/2005 (vedi deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna n. 13/2024);Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterebbe la illegittimità degli atti adottati e della spesa da essi originata. Sarebbe stato intendimento dello scrivente trasmettere le determinazioni in questione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio per richiedere un parere in merito alla corretta qualificazione degli incarichi conferiti, ma ciò non risulta possibile in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, tale richiesta di parere può essere formulata soltanto dalle Amministrazioni Comunali, mediante richiesta a firma del Sig. Sindaco. Pertanto, allo scopo di acquisire certezza circa il fatto che le quattro determinazioni sopra citate non abbiano originato spese illegittime, con conseguenti danni erariali, sono a richiedere al Sig. Sindaco di procedere all’invio delle quattro determinazioni alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, per richiedere il parere in merito alla corretta qualificazione degli incarichi con le stesse conferiti. Fiducioso che la presente mia richiesta possa trovare accoglimento, e ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.