ROMA – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza della sezione quinta del 12 ottobre scorso, ha accolto il ricorso di Rida Ambiente contro la Regione Lazio, dichiarando illegittimi i provvedimenti autorizzativi rilasciati alla societa’ Ecosystem per l’impianto di trattamento dei rifiuti situato a Pomezia, in via della Solforata. La pronuncia arriva al termine di una complessa vicenda giudiziaria iniziata nel 2019. E’ quanto si legge in una nota.
La questione riguarda l’Autorizzazione integrata ambientale concessa dalla Regione Lazio nel febbraio 2019 per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Secondo quanto stabilito dai magistrati amministrativi – prosegue la nota – l’impianto Ecosystem era privo della sezione di stabilizzazione biologica necessaria a trattare correttamente la componente organica dei rifiuti. Nella sentenza i magistrati fanno riferimento alle osservazioni dell’Arpa Lazio ricordando che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale aveva evidenziato criticita’ nella configurazione tecnologica dell’impianto, sottolineando la mancanza delle linee di stabilizzazione della frazione organica e la conseguente non conformita’ alle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Tali rilievi sono stati considerati determinanti dal Tar nella valutazione della legittimita’ degli atti amministrativi contestati.
In merito alla difesa di Ecosystem, che aveva sostenuto come la percentuale di materiale organico presente nei rifiuti conferiti fosse inferiore al 15 per cento, secondo i magistrati tale soglia non risultava dall’autorizzazione impugnata e, soprattutto, non poteva essere richiamata per un impianto di trattamento intermedio, essendo prevista dalla normativa per differenti modalita’ di gestione dei rifiuti. Il contenzioso aveva conosciuto una prima battuta d’arresto nel 2023, quando il Tar aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Rida Ambiente per carenza di interesse. Successivamente, pero’, il Consiglio di Stato, con sentenza nel dicembre 2025, aveva annullato quella decisione, riconoscendo alla societa’ un interesse concreto a contestare i provvedimenti regionali, anche in relazione alle possibili conseguenze economiche derivanti dall’attivita’ dell’impianto concorrente. La causa era stata quindi rinviata al Tribunale amministrativo per una nuova valutazione.

