Calcio – Viterbese, il Tar interrompe il ricorso sullo stadio Rocchi: decisiva la liquidazione giudiziale
Cronaca
24 Ottobre 2026
Calcio – Viterbese, il Tar interrompe il ricorso sullo stadio Rocchi: decisiva la liquidazione giudiziale

VITERBO – Si interrompe il procedimento davanti al Tar del Lazio avviato dalla Viterbese contro il Comune di Viterbo per la gestione dello stadio Enrico Rocchi.

 

Con l’ordinanza n. 16719/2026, depositata il 22 ottobre, i giudici amministrativi hanno preso atto dell’apertura della liquidazione giudiziale della società sportiva, dichiarata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 683/2025.

 

La procedura concorsuale ha determinato l’interruzione del processo, che potrà eventualmente proseguire soltanto attraverso la riassunzione nei termini previsti dalla legge.

 

Il contenzioso era stato avviato nel 2023 e riguardava il diniego dell’amministrazione comunale al rilascio del nulla osta per la stagione calcistica 2023-2024, oltre al mancato rinnovo o alla proroga della convenzione per l’utilizzo dello stadio cittadino.

 

La Viterbese aveva inoltre impugnato l’avviso pubblico promosso dal Comune per individuare nuovi gestori dell’impianto sportivo.

 

Nel corso dell’udienza straordinaria del 25 settembre, la difesa della società ricorrente aveva depositato la sentenza del Tribunale di Roma relativa all’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura che ha sostituito il fallimento.

 

Alla luce della situazione emersa, il Tar ha applicato le disposizioni del Codice della crisi d’impresa e del Codice del processo amministrativo, prendendo atto delle conseguenze della procedura concorsuale sulla capacità della società di proseguire il giudizio.

 

Il procedimento potrà essere riassunto, anche da parte degli organi della liquidazione giudiziale, entro i termini di legge decorrenti dalla comunicazione ufficiale della segreteria del tribunale amministrativo.

 

L’ordinanza non entra nel merito delle contestazioni avanzate dalla Viterbese nei confronti del Comune e non risolve quindi il contenzioso relativo alla convenzione dello stadio Rocchi.

 

Nessuna decisione è stata adottata neppure sulle spese legali: considerata la natura interlocutoria del provvedimento, il collegio ha dichiarato il “nulla a provvedere”.