(Adnkronos) – L’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, “consapevole della pubblicità dei lavori assembleari, non esitò a riportare al deputato Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal capo Dap in vista della discussione che questi era in procinto di fare in Parlamento, evidentemente ritenendo prevalente la finalità politica dell’uso di quelle informazioni (e questo a prescindere dal fatto che l’imputato sapesse che Donzelli aveva l’intenzione di utilizzarla per ledere gli avversari di partito) e confidando sul fatto che Donzelli le avrebbe riportate in Aula in modo generico (cosa che in effetti Donzelli fece)”. E’ quanto scrivono i giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a otto mesi per Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito.
Il sostituto procuratore generale invece aveva sollecitato l’assoluzione con la formula perché “il fatto non costituisce reato”. Richiesta di assoluzione che era stata formulata anche in primo grado, con il procuratore aggiunto all’epoca dell’inchiesta Paolo Ielo e la pm Rosalia Affinito, ribadendo la tesi secondo cui sarebbe mancato l’elemento soggettivo del dolo. Tesi non accolta dai giudici di primo grado dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, che al termine del processo a cui si era arrivati dopo l’imputazione coatta disposta dal gip, avevano condannato Delmastro a 8 mesi, respingendo inoltre le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd.
“Né contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la circostanza che le informazioni furono fornite a Donzelli in Transatlantico e quindi in funzione del suo intervento in Aula di per sé dimostra la buona fede dell’imputato” sottolineano i giudici di Appello nelle 24 pagine di motivazione depositate lo scorso agosto. Sempre contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (‘Delmastro non è un impiegato pubblico, bensì un decisore politico’) “il Ministro e il sottosegretario delegato erano parte del procedimento amministrativo e per questo obbligati al rispetto del segreto di ufficio imposto sugli atti prodromici alla valutazione del Ministro ex art. 41-bis, non divulgabili a soggetti estranei al procedimento e neppure all’interessato”. Per i giudici d’appello, “accertata la natura segreta delle informazioni fornite da Delmastro a Donzelli, va quindi affermato che la condotta dell’imputato integra gli estremi del reato contestato perché il sottosegretario, agendo in virtù della specifica delega a lui conferita per gli affari di competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare, sulla Polizia penitenziaria, rivelò informazioni riguardanti atti e fatti funzionalmente collegati all’attività istituzionale del suo ufficio che dovevano rimanere segreti e di cui era destinatario/depositario, divulgandoli a chi non aveva diritto di riceverle”.
Inoltre, i giudici ritengono “inverosimile che, dopo una conversazione telefonica assolutamente generica, incontrando casualmente Donzelli e in vista dell’intervento in aula che era in procinto di fare, Delmastro fosse in grado di sciorinare a memoria il contenuto del documento del Nic proprio nella parte che interessava Donzelli. Emerge quindi che l’imputato rivelò a Donzelli le esatte informazioni annotate dal Nic circa i colloqui captati tra Cospito e” due detenuti, “come si desume anche dall’espresso riferimento che il deputato fece, nel suo intervento, a specifici documenti (‘come si può vedere dai documenti che sono presenti al ministero della giustizia’) e dalla coincidenza testuale delle frasi da lui utilizzate rispetto a quelle annotate dal Nic (‘devi mantenere l’andamento’ ‘Fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma’ ‘sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levassero l’ergastolo ostativo’)”.
Infine i giudici ricordano che “l’articolo 326 del codice penale sanziona la rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione di informazioni a persone diverse da quelle che, necessariamente, debbono conoscerle per adempiere ai loro compiti istituzionali. Nel caso in esame il deputato Donzelli che ricevette le informazioni era del tutto estraneo all’Amministrazione e in particolare a quella parte di essa deputata a gestire le procedure ex art. 41- bis e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non aveva titolo per riceverle neppure in sede di sindacato ispettivo”.

