CIVITAVECCHIA – Annullata dal Tar del Lazio la selezione pubblica indetta dalla Asl Roma 4 per assumere 30 coadiutori amministrativi senior a tempo determinato.
A determinare la decisione è stata la nomina della presidente della commissione esaminatrice, proveniente dalla Asl Roma 1, in violazione delle disposizioni che richiedevano l’appartenenza del presidente all’organico dell’azienda sanitaria che aveva bandito la procedura.
La sentenza accoglie il ricorso presentato da nove lavoratori della cooperativa aCAPO, rimasti in cassa integrazione dopo la conclusione dell’appalto per i servizi di back office nelle strutture sanitarie.
La sentenza e il ricorso dei lavoratori
Con la sentenza numero 16750 del 2026, pubblicata venerdì 23 ottobre, la Terza Sezione Quater del Tribunale amministrativo regionale ha annullato gli atti impugnati e condannato la Asl Roma 4 a pagare 2.500 euro complessivi di spese di giudizio, oltre agli accessori di legge.
La selezione, indetta con una deliberazione del direttore generale del 1° ottobre 2025, prevedeva 30 posti nell’Area degli Operatori, con contratti della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili.
I nove ricorrenti avevano lavorato per anni nelle strutture della Asl attraverso la cooperativa aCAPO.
Dopo la decisione dell’azienda sanitaria di non prorogare l’appalto oltre il 31 dicembre 2025, erano stati collocati in cassa integrazione straordinaria a zero ore.
I lavoratori avevano partecipato alla selezione, ottenendo esiti differenti tra idoneità senza vincita e mancata idoneità, prima di rivolgersi al Tar.
Il nodo della commissione esaminatrice
La Asl aveva contestato la competenza del giudice amministrativo, sostenendo che si trattasse di un avviso per incarichi a tempo determinato e non di un vero concorso pubblico.
I giudici hanno respinto questa interpretazione, rilevando che la presenza di un bando, di una valutazione comparativa dei candidati e di una graduatoria di merito configura una procedura concorsuale anche per incarichi a termine.
Di conseguenza, hanno ritenuto applicabile il Dpr 220 del 2001, che disciplina le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Il punto decisivo riguarda l’articolo 28 del decreto, richiamato anche dal regolamento interno della Asl Roma 4.
Per la categoria professionale interessata, la norma prevede che la presidenza della commissione sia affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce la selezione.
Con una delibera del 12 novembre 2025, la Asl aveva invece nominato una commissione composta esclusivamente da personale esterno, motivando la scelta con l’obiettivo di garantire la massima obiettività e prevenire possibili conflitti di interesse.
La presidente, Gloria Ciccarelli, proveniva dalla Asl Roma 1.
Per il Tar, il possesso della qualifica di dirigente amministrativo non era sufficiente: la presidente doveva appartenere all’organico della Asl Roma 4.
Il vizio della nomina è stato ritenuto sufficiente ad annullare l’intera procedura sin dalla costituzione della commissione.
Gli altri rilievi e gli scenari futuri
I ricorrenti avevano sollevato anche ulteriori contestazioni, relative all’assenza di una prova pratica, al peso attribuito al colloquio orale, alla verbalizzazione delle prove e a presunte anomalie nei punteggi della graduatoria.
Il Tribunale non ha esaminato nel merito queste questioni, considerando già sufficiente il vizio relativo alla nomina della presidente.
La sentenza dovrà ora essere eseguita dall’amministrazione.
Resta da capire quali iniziative adotterà la Asl Roma 4 e se deciderà di impugnare la pronuncia davanti al Consiglio di Stato.


