L’esponente del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro accusa un grave crollo ansioso al cospetto del magistrato in sede di proposta transattiva giudicata irricevibile: soccorsa dal 118 ed emesso referto di 7 giorni. Il movimento annuncia manifestazioni e il lancio di una proposta di legge per la riforma del Diritto del Lavoro
CIVITAVECCHIA – Momenti di drammatica tensione e profonda apprensione si sono vissuti all’interno delle aule della Sezione Lavoro del Tribunale di Civitavecchia. Ylenia Massimini, figura di primo piano del movimento politico Italia dei Diritti-De Pierro e responsabile per l’Area del Lago di Bracciano, è stata colpita da un grave crollo psicofisico durante l’ultima udienza del procedimento giudiziario che la vede opposta ai suoi ex datori di lavoro.
Per la dirigente politica, provata da anni di presunte irregolarità lavorative e dall’estenuante iter processuale, si è reso necessario l’intervento d’urgenza dei sanitari del 118, fatti giungere sul posto dalla giudice del Lavoro, la dott.ssa Elisa Bertillo, che ha dovuto sospendere la seduta per prestare i primi soccorsi alla donna.
Le origini della vicenda, un quinquennio di presunte irregolarità
La controversia giudiziaria, approdata davanti al foro civitavecchiese tramite un articolato ricorso (ex artt. 413 e 414 c.p.c.) curato dagli ottimi legali della lavoratrice, gli avvocati Riccardo Pasquale Maria Crupi, Pasquale Faranda e Salvatore Dell’Alpi, affonda le sue radici nel maggio del 2019.
Secondo quanto ricostruito negli atti difensivi, la Massimini sarebbe stata assunta per prestare la propria attività presso un noto punto vendita di panificazione e gastronomia situato ad Anguillara Sabazia, venendo stabilmente inserita nella compagine aziendale. La lavoratrice avrebbe svolto mansioni complesse e ad ampio raggio (dall’apertura e chiusura dei locali, alla gestione delle casse, fino alla preparazione della gastronomia, della tavola calda e al pagamento dei fornitori), osservando un orario di lavoro gravoso di almeno 48 ore settimanali, esteso ai giorni festivi e ai turni serali.
Tuttavia, come emerge dal ricorso, il lavoro “non sarebbe stato regolarizzato”. Il rapporto di lavoro, pur essendosi svolto fin dal primo giorno con i caratteri della piena subordinazione (ex art. 2094 c.c.), sarebbe stato formalizzato solo a seguito di una visita ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Roma nel settembre 2022. Negli anni precedenti, la dipendente avrebbe percepito retribuzioni in contanti di gran lunga inferiori ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva e senza le dovute coperture previdenziali.

Stando alle carte processuali risulterebbero vari passaggi societari negli anni, per la gestione dei due storici punti vendita ad Anguillara Sabazia con il susseguirsi di diverse compagini societarie, tutte riconducibili a una medesima continuità familiare e gestionale, con insegne, locali, beni e clientela rimasti identici.
Sempre da quanto promana dagli atti prodotti nell’ottobre 2024, a seguito di un periodo di assenza per malattia legato a un primo crollo psicofisico, dopo aver lavorato ininterrottamente, secondo quanto sostenuto dalla Massimini e come risultante da una litica piattaforma documentale in suo possesso e già versata negli atti fascicolari, per un lasso temporale di ben 5 anni senza mai godere di ferie, e dopo essersi rifiutata di firmare le dimissioni sollecitate dalla proprietà, le veniva recapitato un licenziamento per presunto “giustificato motivo oggettivo” inviato dalla precedente società datrice di lavoro, soggetto che la difesa ritiene non più legittimato, configurando l’atto come viziato, inefficace e in violazione delle tutele sul trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.).
Di fronte a tale quadro, la difesa della Massimini ha adito la magistratura per chiedere l’accertamento del rapporto subordinato dal 24 maggio 2019, il corretto inquadramento al 4° livello del CCNL Terziario Confesercenti, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna in solido delle società al pagamento di 64.149,43 euro a titolo di differenze retributive, TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti.
La fase conciliativa e lo scontro nell’ultima udienza
In adempimento agli obblighi del codice di rito, la giudice dott.ssa Elisa Bertillo ha più volte rinviato le udienze per favorire una definizione transattiva della lite. La parte datoriale resistente aveva avanzato diverse proposte d’accordo, a lungo giudicate del tutto irricevibili dalla lavoratrice.
Nel corso delle ultime sedute, spinta dall’assenza di qualsiasi forma di sostentamento economico, la Massimini avrebbe mostrato disponibilità ad accettare una somma transattiva di 30.000 euro (a fronte dell’iniziale pretesa di 64.000 euro), mantenendo però l’espressa riserva di agire in separata sede per i danni non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale o dinamico-relazionale).
Il clima in aula sarebbe tuttavia precipitato nel corso delle ultime 2 udienze per la convergenza di diversi elementi di tensione. A iniziare dalle condizioni d’incasso. La controparte aveva inizialmente prospettato l’erogazione di soli 6.500 euro nell’immediato e la dilazione del resto in comode rate, oltre all’inserimento di clausole di rinuncia tombale a ogni futura pretesa legata al rapporto di lavoro. Solo grazie al fermo intervento dell’attento avv. Pasquale Crupi e della stessa giudice, l’acconto era stato elevato a 10.000 euro.
Naturalmente, come suggerito da ogni canone della logica deduttiva la Massimini avrebbe ribadito alla giudice la propria ferma intenzione di accettare l’accordo solo a fronte del versamento della cifra pattuita in un’unica soluzione o con garanzie certe d’adempimento, rifiutando eventuali clausole capestro.
A determinare il tracollo emotivo della lavoratrice sarebbe stata anche la prospettazione formale, ancorché espressa con doverosa onestà intellettuale, da parte della magistrata della remota ipotesi di una soccombenza di lite, nonché di condanna alle spese, in caso di prosieguo del giudizio, ma soprattutto la dura posizione assunta dall’avvocato della parte resistente. Quest’ultimo, come riportato nel verbale ufficiale d’udienza, si è rimesso “al Giudice per la valutazione del comportamento processuale ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, si è opposto alla produzione documentale integrativa richiesta dalla difesa e ha sostenuto che la condotta della lavoratrice equivalesse a un'”implicita rinuncia al ricorso”.
Il malore e il referto medico, 7 giorni di prognosi
Di fronte a contestazioni così severe, per una lavoratrice che sostiene di aver subito anni di privazioni e irregolarità, tra cui addirittura ben 5 anni senza usufruire di ferie, il carico emotivo è diventato insostenibile. La Massimini ha iniziato ad accusare tremori, pianto e lapalissiana dispnea costringendo la giudice Bertillo a sospendere la seduta. La stessa magistrata, visibilmente preoccupata, ha accompagnato personalmente la lavoratrice in una stanza riservata del tribunale, ove è stata assistita da un medico presente nella struttura fino all’arrivo dei soccorritori del 118.
Dimostrando elevato senso di responsabilità nella sua veste di personaggio pubblico e conscia dell’interesse sociale della vicenda, Ylenia Massimini ha acconsentito alla diffusione dei dati relativi alle sue condizioni di salute.
Dal referto di pronto soccorso si apprende che la paziente è stata trasportata d’urgenza in ambulanza “per stato di agitazione in seguito a evento stressante”, giungendo all’osservazione specialistica con “tensione emotiva, accelerazione dell’eloquio, pianto e deflessione del tono dell’umore a componente disforico-reattiva”.
La diagnosi formulata dai sanitari indica un “episodio di agitazione psicomotoria con sintomatologia ansiosa reattiva a evento stressante di natura giudiziaria”, con una prognosi iniziale di 7 giorni e l’invio della paziente presso lo specifico centro clinico di Bracciano, suo comune di residenza, per la “continuità delle cure”. Un referto che individua chiaramente nell’udienza giudiziaria l’eziopatogenesi dell’evento morboso, costringendo la dirigente a intraprendere un nuovo percorso terapeutico per superare la recidiva di un malessere che aveva faticosamente archiviato.
La Massimini ha tenuto a chiarire di non aver mai adottato una cattiva condotta processuale, ma di aver solo preteso garanzie trasparenti e reali, rivolgendo preghiera alla giudice Bertillo e al suo legale avvocato Crupi di tutelare al meglio le sue ragioni in tutte le prossime fasi endoprocedimentali, qualora le sue condizioni di salute le consentiranno di presenziare alle prossime udienze. Ragioni che la portano oggi, a seguito dell’evento avverso di cui è stata vittima e della realtà fattuale registrata, a sostenere a gran voce, urbi et orbi, senza concedere diritto di cittadinanza a margini di dubbio o di equivoci di sorta, che la sua ferrea formazione volitiva è di proseguire con l’istruttoria procedimentale e sarà disposta ad aderire a una proposta transattiva solo in caso di corresponsione della cifra pattuita in un’unica soluzione, cosa che ritiene la sola garanzia per ottenere un pagamento certo. La Massimini, ancora molto provata sotto il profilo psicofisico, fa sapere inoltre che non accetterà altre forme di risoluzione bonaria della controversia, oltre a quella già menzionata, e ogni ulteriore tentativo di farla deviare dalla sua già ampiamente espressa e consolidata posizione non sarà accettato, col rischio di non riuscire a sostenerne peraltro la portata emotiva e di un’ingravescenza del suo già compromesso stato psicofisico. Col rifiuto inoltre di qualsivoglia clausola volta a impedirle di esercitare il diritto di vocatio in ius, con approdo alla giurisdizione competente, per la tutela di ulteriori ed eventuali diritti, ragioni e azioni, qualora ritenesse di aver subito ulteriori lesioni della sua sfera giuridica nel corso del divenire fenomenico dell’intera vicenda lavorativa, nonché di ogni altra eventuale lesione subenda legata al pregresso rapporto di lavoro dipendente, per i quali ha espresso esplicita riserva fin dall’atto di ricorso.
La reazione dell’Italia dei Diritti-De Pierro e la proposta di riforma di Antonello De Pierro
Presente nei corridoi del Tribunale di Civitavecchia durante i concitati momenti del soccorso anche il presidente nazionale del movimento, il noto giornalista Antonello De Pierro (anch’egli inserito nella lista dei testimoni del procedimento), il quale ha vissuto minuti di intensa ansia e al quale è stato impedito di avvicinarsi alla dirigente mentre, chiusa in una stanza, veniva assistita dal medico presente in loco in attesa dei soccorsi del 118. .
La vicenda ha spinto l’Italia dei Diritti-De Pierro a rimodulare e rafforzare la propria presenza al fianco della Massimini. Infatti dal movimento è già stato annunciato che sarà organizzato un presidio e un monitoraggio delle udienze Sarà seguita e documentata passo dopo passo ogni singola udienza dell’istruttoria probatoria (che potrebbe far registrare l’escussione di ben 17 testi e l’esame di circa 73 chat WhatsApp e file vocali) e quando i suoi impegni lo permetteranno lo stesso leader Antonello De Pierro assicurerà la sua presenza. Inoltre si dicono pronti a organizzare manifestazioni di protesta anche davanti alla sede del Tribunale di Civitavecchia, come già accaduto in passato ad Anguillara Sabazia davanti alla sede dell’azienda convenuta. “È inaccettabile che un cittadino o un lavoratore debba subire un crollo ansiogeno reattivo in un’aula di giustizia dove si reca unicamente per chiedere il rispetto dei propri diritti”, fanno sapere dai vertici del movimento.
Il nuovo fronte politico per la riforma del Diritto del Lavoro
Il presidente Antonello De Pierro ha reso noto che il caso Massimini farà da volano per il lancio di una proposta di legge da tempo in cantiere. Considerato l’alto numero di controversie datoriali che intasano le Sezioni Lavoro dei tribunali italiani, la proposta dell’Italia dei Diritti-De Pierro intende intervenire su due capisaldi: La rilevanza penale per le condotte datoriali vessatorie, oppressive e persecutorie sul luogo di lavoro e l’equiparazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo, eliminando la storica sperequazione tra aziende sopra e sotto i 15 dipendenti, affinché l’obbligo di riassunzione valga per tutti i lavoratori indistintamente.
Pertanto l’evoluzione del procedimento giudiziario a Civitavecchia e lo stato di salute di Ylenia Massimini, restano ora sotto lo stretto monitoraggio delle istituzioni locali e dell’opinione pubblica.

