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    Cronaca
    28 Settembre 2023
    Biometano a Civitavecchia: ok del Tar alle limitazioni imposte dalla Regione

    CIVITAVECCHIA – Sono legittimi i provvedimenti con i quali la Regione Lazio ha prescritto alla società Ambyenta Lazio, per il periodo legato all’emergenza energetica, il trattamento di una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità dell’impianto di produzione di biometano di località Monna Felicita nel comune di Civitavecchia.

    L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. Secondo la ricorrente – è lo stesso Tar a precisarlo in sentenza – le prescrizioni imposte dalla Regione Lazio risulterebbero illegittime “imponendo una inammissibile e non motivata limitazione all’esercizio dell’impianto in assenza di istruttoria, introducendo criteri assolutamente vaghi ed incerti”. Venendo al cuore dell’impugnativa, i giudici hanno ritenuto infondate le censure di illogicità ed irragionevolezza della prescrizione imposta dalla Regione Lazio nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale. Vero è che- si legge nel provvedimento – è stato affidato alla società Terna “la predisposizione di un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio”; tuttavia, la normativa di riferimento “non elide affatto l’ampiezza della discrezionalità esercitata dalla Regione nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona”.

    Il fatto che l’Asl “ha rappresentato i dati connessi agli eccessi di mortalità osservati tra i residenti nel comprensorio di Civitavecchia più esposti agli inquinanti di origine industriale” e che l’Arpa Lazio “ha evidenziato ulteriori necessità di adeguamento dell’impianto imponendo a tal riguardo specifiche prescrizioni”, ha portato il provvedimento di VIA a imporre la funzionalità ridotta dell’impianto, secondo una valutazione della quale “non è stata provata l’erroneità e/o la manifesta irragionevolezza”